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REGIO DECRETO 28 giugno 1906, n. 449

Proroga dell'ufficio dei membri dei Comitati amministratori delle Casse-pensioni, Consorzi di mutuo soccorso e nuovi Istituti di previdenza del personale ferroviario. (006U0449)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-9-1906 al: 12-2-1907
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 38 dello statuto delle Casse pensioni e 36 dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale ferroviario, approvati col R. decreto del 2 agosto 1902, n. 404, e l'art. 46 dello statuto dei nuovi Istituti di previdenza per il personale predetto, approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70, relativi alla durata in carica dei membri dei Comitati amministratori degli Istituti suddetti;
Ritenuto che i membri non elettivi di tali Comitati furono nominati dalle Società che esercitavano le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula tra il 18 luglio ed il 15 ottobre 1903 e che quindi essi scadono d'ufficio tra il 15 luglio ed il 18 ottobre prossimi;
Ritenuta la necessità di provvedere affinchè sia mantenuto ai predetti Istituti una regolare amministrazione senza soluzione di continuità;
Vedute le modificazioni in corso agli statuti degli Istituti di previdenza sopra indicati fra le quali è compresa quella relativa alla proroga al 31 dicembre prossimo della scadenza d'ufficio dei membri non elettivi dei Comitati amministratori di tali Istituti;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1906 la durata in ufficio dei membri dei Comitati amministratori delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza per il personale ferroviario, nominati dalle Società che esercitavano le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
E. Gianturco.
A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.