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LEGGE 15 luglio 1906, n. 327

Sull'esercizio della professione di ragioniere. (006U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1906 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente inscritti nei collegi, secondo le disposizioni della presente legge.