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LEGGE 25 giugno 1906, n. 255

Provvedimenti a favore della Calabria. (006U0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-6-1906 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono convertiti in legge i Regi decreti 22 settembre e 17 dicembre 1905, nn. 506 e 633, coi quali fu sospesa, nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto compresi nell'annesso elenco, la riscossione della 5ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici, della 5ª rata della ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, e i Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio del 1906, nn. 69, 70 e 71, con cui si includono nuovi Comuni nell'elenco dei danneggiati e la sospensione viene estesa alla 1ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritti nel ruolo del 1906, tanto per la parte erariale quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, confermando le altre disposizioni contenute nei detti decreti, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente legge.

La sospensione è estesa, nei Comuni sopraddetti, anche alle rate successive della imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1906.

Le rate d'imposte fondiarie e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in quarantotto rate uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914.

La quinta e sesta rata d'imposta di ricchezza mobile inscritte nei ruoli del 1905 e sospese, verranno ripartite e pagate insieme alle sei rate che andranno a scadere nel 1907.