stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 luglio 1905, n. 646

Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario. (005U0646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-1906 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 30 della legge 4 giugno 1896, n. 183, di pubblicare per Nostro decreto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti il Credito fondiario;
Veduta la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) e le leggi 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª); 6 maggio 1891, n. 215; 8 agosto 1895, n. 519 e 4 giugno 1896, n. 183;
Veduta la legge (testo unico) 9 ottobre 1900, n. 373, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca;
Sentita la Commissione consultiva per il Credito agrario convocata eccezionalmente per dare parere sul testo unico delle leggi sul Credito fondiario;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul Credito fondiario, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Rava.
Carcano.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.