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REGIO DECRETO 26 ottobre 1905, n. 650

Fissazione del limite per le spese da farsi in economia in servizio del Ministero d'agricoltura. (005U0650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1906 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1. del regolamento approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238 (serie 2ª) per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione e il pagamento delle spese in servizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Visto gli articoli 14 e 16 della legge testo unico, 17 febbraio 1884 n. 2016, sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e l'art. 127 del relativo regolamento;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e di quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di L. 500 stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238, per le spese da farsi ad economia in servizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, è aumentato fino a L. 4,000 per le spese contemplate dalla lettera i) dell'articolo medesimo, e cioè per gli acquisti di semi, piante ed altro pel servizio dei rimboscamenti, tanto nello Stato che all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.
Carcano.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.