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REGIO DECRETO 31 dicembre 1905, n. 636

Che approva le riduzioni delle quote di sussidio governativo spettanti a vari comuni. (005U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1906 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i nostri decreti 8 marzo, 5 aprile, 11 giugno, 16 settembre e 27 dicembre 1903, nn. 85, 141, 291, 400 e 539; 12 maggio, 8 luglio e 11 agosto 1904, nn. 212, 419 e 511; e 23 marzo 1905, n. 124; coi quali, in applicazione dell'art. 15 dell'allegato A) alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, furono assegnate le quote di sussidio a carico dello Stato, a favore dei comuni di:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto l'art. 2 della legge 6 luglio 1905, n. 323, che manda alla Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 20 della succitata legge 23 gennaio 1902, di determinare i canoni da pagarsi dai Comuni chiusi diventati aperti posteriormente al 1° gennaio 1896, e di compensare la riduzione di canone concessa ai Comuni medesimi con equivalente diminuzione delle quote di sussidio liquidate a norma della detta legge 23 gennaio 1902;
Veduta la relazione dei lavori compiuti dalla Commissione centrale summentovata;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1906, sono approvate le riduzioni delle quote di sussidio governativo spettanti ai Comuni sopraindicati, come all'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Vacchelli.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.