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REGIO DECRETO 20 novembre 1904, n. 725

Che approva e contiene il regolamento speciale per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore esistenti presso le RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri. (004U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-3-1905
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23  dicembre  1888,
n. 5888 decies, sulla pubblica sicurezza; 
 
  Visto il regolamento per l'esercizio e per  la  sorveglianza  delle
caldaie a vapore, approvato con R. decreto in data 27 giugno 1897, n.
270; 
 
  Visto il Nostro decreto,  n.  23,  in  data  1  gennaio  1903,  che
modifica gli articoli 34, 42, 47 e 58 del regolamento predetto; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di  concerto  col  Nostro
ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica e  col  Nostro
ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del  Consiglio
dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito regolamento  speciale  per  l'esercizio  e  la
sorveglianza delle caldaie a vapore esistenti presso  le  RR.  scuole
d'applicazione per gl'ingegneri, visto, d'ordine Nostro, dai ministri
proponenti.