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REGIO DECRETO 20 novembre 1904, n. 725

Che approva e contiene il regolamento speciale per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore esistenti presso le RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri. (004U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1905 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888 decies, sulla pubblica sicurezza;
Visto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto in data 27 giugno 1897, n. 270;
Visto il Nostro decreto, n. 23, in data 1 gennaio 1903, che modifica gli articoli 34, 42, 47 e 58 del regolamento predetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica e col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento speciale per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore esistenti presso le RR. scuole d'applicazione per gl'ingegneri, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.