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REGIO DECRETO 27 novembre 1904, n. 723

Che autorizza la tratta di mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della marina su alcuni capitoli di spese. (004U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-3-1905
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di legge per l'amministrazione del  patrimonio
e la contabilita' generale dello Stato, approvato col Nostro  decreto
17 febbraio 1884 n. 2016 e  il  relativo  regolamento  approvato  con
l'altro Nostro decreto in data 4 maggio 1885 n. 3074; 
 
  Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896 n. 513, col quale  vennero
limitati i fondi che possono essere custoditi dagli  economi-cassieri
dei Ministeri e furono dettate norme per provvedere  all'evidenza  ed
al riscontro dei fondi medesimi; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 maggio 1898 n.  206,  col  quale  furono
autorizzati gli economi-cassieri dei Ministeri a corrispondere  senza
indugio i sussidi aventi carattere d'urgenza, concessi sui rispettivi
bilanci; 
 
  Ritenuto che per le speciali esigenze del  Ministero  della  marina
occorre che l'economo-cassiere sia messo in grado di corrispondere le
mercedi degli  operai  adetti  all'officina  autonoma  del  Ministero
stesso e le indennita' di trasferta e  missioni  degli  ufficiali  ed
impiegati comandati presso l'Amministrazione centrale; 
 
  Considerata la difficolta' di provvedere  con  mandati  diretti  ai
pagamenti  dei  compensi  di   collaborazione   delle   pubblicazioni
periodiche  ufficiali  «Rivista  marittima»  e  «Annali  di  medicina
navale» i cui collaboratori in gran parte trovansi imbarcati su Regie
navi e risiedono all'estero, e la opportunita' di non  creare  presso
l'Amministrazione  centrale  nuovi  funzionari   responsabili   senza
cauzione; 
 
  Ritenuto che a raggiungere  gli  intenti  sopra  accennati  occorre
annoverare fra i capitoli del  bilancio,  sui  quali  e'  ammessa  la
spedizione di mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere
del Ministero della marina, anche quelli destinati al pagamento delle
spese di trasferta e missioni, della mano d'opera e  delle  spese  di
redazione della «Rivista  marittima»  e  degli  «Annali  di  medicina
navale»; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oltreche' per le spese ai cui all'alinea  del  art.  1°  del  Regio
decreto 26 novembre 1896 n. 513, e all'art. 1° del Regio  decreto  29
maggio 1898 n. 206, potranno essere tratti mandati di anticipazione a
favore dell'economo-cassiere del Ministero della marina sui  capitoli
di spesa relativi alle  trasferte  e  missioni  del  personale,  alle
mercedi degli operai, e alla redazione della  «Rivista  marittima»  e
degli «Annali di medicina navale», e cio' allo scopo  di  mettere  in
grado l'economo stesso di corrispondere l'indennita' di  trasferta  e
missioni, le mercedi agli operai dell'officina autonoma del Ministero
e i compensi ai collaboratori dei detti periodici.