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REGIO DECRETO 27 novembre 1904, n. 723

Che autorizza la tratta di mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della marina su alcuni capitoli di spese. (004U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1905 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col Nostro decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 e il relativo regolamento approvato con l'altro Nostro decreto in data 4 maggio 1885 n. 3074;
Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896 n. 513, col quale vennero limitati i fondi che possono essere custoditi dagli economi-cassieri dei Ministeri e furono dettate norme per provvedere all'evidenza ed al riscontro dei fondi medesimi;
Visto il Nostro decreto 29 maggio 1898 n. 206, col quale furono autorizzati gli economi-cassieri dei Ministeri a corrispondere senza indugio i sussidi aventi carattere d'urgenza, concessi sui rispettivi bilanci;
Ritenuto che per le speciali esigenze del Ministero della marina occorre che l'economo-cassiere sia messo in grado di corrispondere le mercedi degli operai adetti all'officina autonoma del Ministero stesso e le indennità di trasferta e missioni degli ufficiali ed impiegati comandati presso l'Amministrazione centrale;
Considerata la difficoltà di provvedere con mandati diretti ai pagamenti dei compensi di collaborazione delle pubblicazioni periodiche ufficiali «Rivista marittima» e «Annali di medicina navale» i cui collaboratori in gran parte trovansi imbarcati su Regie navi e risiedono all'estero, e la opportunità di non creare presso l'Amministrazione centrale nuovi funzionari responsabili senza cauzione;
Ritenuto che a raggiungere gli intenti sopra accennati occorre annoverare fra i capitoli del bilancio, sui quali è ammessa la spedizione di mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della marina, anche quelli destinati al pagamento delle spese di trasferta e missioni, della mano d'opera e delle spese di redazione della «Rivista marittima» e degli «Annali di medicina navale»;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Oltrechè per le spese ai cui all'alinea del art. 1° del Regio decreto 26 novembre 1896 n. 513, e all'art. 1° del Regio decreto 29 maggio 1898 n. 206, potranno essere tratti mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della marina sui capitoli di spesa relativi alle trasferte e missioni del personale, alle mercedi degli operai, e alla redazione della «Rivista marittima» e degli «Annali di medicina navale», e ciò allo scopo di mettere in grado l'economo stesso di corrispondere l'indennità di trasferta e missioni, le mercedi agli operai dell'officina autonoma del Ministero e i compensi ai collaboratori dei detti periodici.