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REGIO DECRETO 24 novembre 1904, n. 722

Che fissa le norme per le deliberazioni circa i proventi annuali delle tasse per le Università e gl'Istituti superiori. (004U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1905 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 14 del Nostro decreto 10 gennaio 1904, n. 143;
Vedute le proposte della Commissione nominata col Nostro decreto 18 giugno 1903, con l'incarico di proporre un regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I maggiori proventi annuali delle tasse stabilite dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, per le Università e Istituti superiori, in confronto a quelli risultanti dal consuntivo 1901-902 spettano per metà alle singole Università e Istituti superiori.

Essi dovranno essere erogati agli scopi previsti negli articoli 4 e 5 della detta legge su deliberazioni del Consiglio accademico della Università o del Consiglio direttivo dell'Istituto, approvate dal Ministero; e questi Consigli nelle loro deliberazioni dovranno osservare le norme seguenti: