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REGIO DECRETO 22 gennaio 1905, n. 25

Che istituisce presso il Ministero delle finanze un Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali. (005U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1905 al: 1-3-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 21 aprile 1862, n. 563 e 24 novembre 1864, n. 2006, sulla tariffa per la vendita dei generi di privativa;
Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sull'ordinamento della privativa dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 6 luglio 1883, n. 1445, che stabilisce quali miscele debbano considerarsi come sali, e concede la restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi;
Vista la legge 10 luglio 1887, n. 4665, che autorizza la vendita, a prezzo di eccezione, del sale ai caffettieri per la fabbricazione dei sorbetti, ed ai fabbricanti di ghiaccio;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette l'importazione nel continente del sale sofisticato per le industrie, prodotto in Sicilia;
Vista la legge 21 luglio 1902, n. 427, per la prevenzione e la cura della pellagra;
Vista la legge 3 luglio 1904, n. 329, che permette l'importazione del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna nel continente, per uso industriale;
Attesochè per la specialità delle questioni relative all'ordinamento e alla gestione dell'azienda dei sali e per la equa tutela degli interessi dell'erario e delle industrie è opportuno che il Ministero delle finanze sia sorretto dall'autorevole parere di persone d'indiscutibile competenza speciale;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative, un Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali.