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REGIO DECRETO 18 dicembre 1904, n. 698

Che aggiunge alle località comprese nella categoria 7ª della tabella C per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione carceriera quella di Reggio Emilia (manicomio giudiziario). (004U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1905 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 63 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione carceraria, approvato col R. decreto 15 settembre 1904, n. 571;

Ritenuto che essendosi provveduto per effetto degli articoli 22 e 65 del citato regolamento alla nomina del direttore sanitario alienista del manicomio giudiziario di Reggio Emilia, occorre concedere allo stesso, in mancanza dello alloggio in natura, l'indennità relativa;

Che è necessario perciò aggiungere la località anzidetta alle altre indicate nella tabella C, annessa al regolamento summentovato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'intorno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle località comprese nella categoria 7ª della tabella C, annessa al regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione carceraria, approvato col R. decreto 15 settembre 1904, n. 571, è aggiunta Reggio Emilia (manicomio giudiziario).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.