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LEGGE 29 dicembre 1904, n. 688

Sui provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della R. marina. (004U0688)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-1-1905 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni dei Corpi militari della R. marina sono aumentati, per ciascun grado, di L. 200 annue, di guisa che lo stipendio di un tenente di vascello o capitano è di L. 3400, quello di un sottotenente di vascello o tenente di L. 2400, e quello di un guardiamarina o sottotenente di L. 2000.