stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 luglio 1904, n. 360

Sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini. (004U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-8-1904 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita:

a) vaccini;

b) virus;

c) sieri;

d) tossine ed ogni altro prodotto affine, a scopo diagnostico, profilattico e curativo;

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza speciale da parte dello Stato a fine di assicurarne la dovuta purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante all'autorità sanitaria comunale.

Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione, le norme per l'esercizio della vigilanza speciale e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento, sul parere del consiglio superiore di sanità, ed inteso il consiglio di Stato.