stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 giugno 1904, n. 217

Che porta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sott'ufficiali. (004U0217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-6-1904 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



All'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, è sostituito il seguente:

Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 12 sono:

a) tutti quelli di ufficiale d'ordine ed assistenti locali, assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, e due terzi di quelli di usciere nell'amministrazione centrale della Guerra;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti.

Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato sono devoluti soltanto per metà agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, ed in mancanza di aspiranti in quest'ultimo personale, anche direttamente ai sottufficiali.

Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati uno ad uno, alle stesse condizioni di carriera con gli altri concorrenti.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sarà inserta nelle speciali Convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Società private.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della Reale Marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della Marina.