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LEGGE 6 marzo 1904, n. 88

Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari comunali ed altri impiegati. (004U0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1904
al: 30-5-1955
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una  Cassa  di
previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali  ed  altri
impiegati nominati dal Consiglio comunale  ad  uffici  stabiliti  per
legge e per organico. 
 
  Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e  di  possedere
ed e' rappresentata  ed  amministrata  dalla  Cassa  dei  depositi  e
prestiti. Per gli effetti delle  imposte,  delle  tasse  e  di  altri
diritti stabiliti dalle leggi generali  e  speciali,  e'  considerata
come amministrazione dello Stato. 
 
  Con decreto Reale promosso dal  ministro  del  tesoro,  sentito  il
Consiglio dei  Ministri,  sara'  provveduto  alla  costituzione  e  a
funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in
correlazione  cogli  uffici  degli  altri  Istituti   di   previdenza
amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti. 
 
  La presente legge non e' applicabile agli insegnanti elementari, ai
medici e  a  quelle  altre  categorie  di  personale,  per  le  quali
provvedono leggi speciali.