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LEGGE 6 marzo 1904, n. 88

Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari comunali ed altri impiegati. (004U0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1904 al: 30-5-1955
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Art. 1



È istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge e per organico.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto alla costituzione e a funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione cogli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.