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REGIO DECRETO 13 dicembre 1903, n. 551

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge riguardante la costruzione di strade comunali di accesso. (003U0551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1904
Testo in vigore dal: 17-2-1904
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1903, n. 312; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori
Pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per  il
Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso Regolamento,  visto,  d'ordine  Nostro,  dai
Ministri proponenti per l'esecuzione della suindicata legge 8  luglio
1903, n. 312, riguardante la costruzione  delle  strade  comunali  di
accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali,
ed ai porti marittimi e lacuali, nonche' l'ultimazione  delle  strade
comunali, rimaste incompiute per  effetto  delle  disposizioni  della
legge 19 luglio 1894, n. 338. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1903. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
                                                             Tedesco. 
                                                            Luzzatti. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.