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REGIO DECRETO 31 dicembre 1903, n. 529

Che autorizza un prelevamento di somme dal fondo di riserva per le «spese impreviste». (003U0529)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1904 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 487,414.06, rimane disponibile la somma di L. 512,585.94;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire ottomila (L. 8,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 139 quinquies e con la denominazione: «Spese per l'impianto della luce elettrica negli uffici della Corte dei conti» nello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giolitti.
L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.