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REGIO DECRETO 26 novembre 1903, n. 505

Che autorizza la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia funicolare a Capri. (003U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  19-1-1904 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª);

Veduta la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche;

Veduto il Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, che approva il Regolamento per l'esecuzione della suaccennata legge;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Comitato Superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il giorno 12 novembre 1903 fra il Ministro dei Lavori Pubblici per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il sig. ing. Aristide Caneva per conto proprio e come rappresentante del sig. ing. Leopoldo Brancaccio, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una funicolare a sezione ridotta ed a trazione elettrica dalla Marina di Capri all'abitato di Capri a tutto rischio, pericolo e spese dei concessionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.