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LEGGE 13 dicembre 1903, n. 474

contenente modificazioni alla legge sul bonificamento dell'Agro romano. (003U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1904 al: 21-12-2008
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Art. 1



Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrarii, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorché non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.