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REGIO DECRETO 11 dicembre 1902, n. 546

Aggiunta al ruolo organico del Ministero delle Finanze. (002U0546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-1-1903 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 del R. decreto 8 luglio 1897, n. 285;

Veduti i Regi decreti del 25 marzo e 27 maggio 1900, nn. 105 e 194; del 20 gennaio 1901, n. 29; del 16 febbraio 1902, n. 48, e del 3 ottobre 1902, n. 438, coi quali, in applicazione del detto Nostro decreto 8 luglio 1897, furono invertite nella istituzione di alcuni posti di ufficiale d'ordine nel Ministero delle Finanze, le somme rimaste disponibili per la eliminazione di ufficiali della classe-transitoria per la carriera d'ordine del Ministero medesimo, restando da utilizzare la somma di L. 500;

Considerato che, per la nomina ad ufficiali d'ordine di 3ª classe degli ufficiali della suddetta classe transitoria, Craveri Ferruccio, Masseti Domenico e Buzzonetti Angelo, è rimasta disponibile la somma di L. 3900, di cui 2400 a titolo di stipendi sul capitolo 1, e L. 1500 a titolo di assegni a complemento di retribuzione sul capitolo 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1902-903;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° gennaio 1903, al ruolo organico del personale del Ministero delle Finanze, sono aggiunti due posti di ufficiale d'ordine di 1ª classe a L. 2200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.