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REGIO DECRETO 16 novembre 1902, n. 545

Treni di lusso Modane-Roma-Napoli-Reggio Calabria. (002U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1903 al: 15-12-2010
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Art. 1



Sul prodotto dei treni di lusso Modane-Roma, Milano-Ventimiglia, Roma-Napoli, Roma-Reggio Calabria e viceversa, la quota spettante allo Stato, con quella destinata ai fondi di riserva, comincia a percepirsi quando il prodotto complessivo della stagione superi L. 1,38 a treno-chilometro per quanto riguarda i primi tre dei detti treni e L. 1,00 per quanto riguarda quelli fra Napoli e Reggio Calabria.

Conseguentemente fino a che il prodotto ottenuto, depurato dall'imposta erariale e dalla tassa di bollo, non supera L. 1,38 e rispettivamente L. 1,00 a treno-chilometro, viene reintegrato dallo Stato di una quota corrispondente ai 2/3 del prodotto stesso e il prodotto così reintegrato è portato fra quelli ripartibili fra Stato e Società.

Quando il prodotto superi L. 1,38 e L. 1,00, lo Stato reintegra la differenza fra il prodotto ottenuto, depurato come sopra, e rispettivamente L. 2,30 e L. 1,66: raggiunta e superata questa misura non viene fatto alcun reintegro, e lo Stato rientra interamente nella partecipazione della quota ad esso spettante sui prodotti dell'esercizio, a norma del vigente contratto.