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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 531

Che approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-900. (002U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  15-1-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire millesettecentoquarantasettemilioni novecento ventottomila cento quarantasette
e centesimi quattordici . . . . . . . . . . . . L. 1.747.928.147,14
delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . » 1.687.770.683,92
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e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . L. 60.157.463,22
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