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REGIO DECRETO 30 novembre 1902, n. 521

Che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. (002U0521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  1-1-1903 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto Reale del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con decreto Reale del 21 febbraio 1895, n. 70;
Vista la legge sull'avanzamento nel R. esercito 2 luglio 1896, n. 254;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 53, recante modificazioni alla prementovata legge sull'avanzamento;
Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266, colla quale vennero recate modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali e fu data al Nostro Governo facoltà di pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo culle disposizioni di questa legge e con quelle delle altre leggi che possono avervi attinenza;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.