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LEGGE 7 luglio 1902, n. 318

Concernenti, rispettivamente: provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli. (002U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



La Cassa depositi e prestiti farà al Comune di Napoli un prestito di L. 9,500,000, all'interesse del 4,50 per cento, da servire all'estinzione di passività fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformità dell'annessa tabella, e da ammortizzarsi in 50 annualità, decorrendo dal 1903, di L. 471,872.82 ciascuna, garantite:

a) col pagamento diretto da parte del Ministero del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti della somma annua di L. 400,000 da esso dovuta al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164;

b) col rilascio alla Cassa stessa, da parte del Comune, di 50 delegazioni di L. 71,872.82 sulla sovraimposta fondiaria pagabili nei modi prescritti dalle leggi vigenti con la decorrenza dal 1° gennaio 1903.

L'annualità di cui alla lettera a) è dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed è pagabile il 30 giugno d'ogni anno hai 1903 al 1952 inclusivo.