stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 dicembre 1901, n. 574

Che approva il Regolamento per le alienazioni degli immobili demaniali, in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151. (001U0574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  18-3-1902 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 maggio 1901, n. 151, con la quale in applicazione dell'articolo 13 di quella sulla contabilità generale dello Stato, il Governo fu autorizzato ad alienare tra altro le opere fatilizie, gli immobili, i terreni posseduti dall'Amministrazione della Guerra, riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, fatta d'accordo col Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra, e col quale, in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151, si stabiliscono le norme per le alienazioni degl'immobili, dei quali nella legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
C. Di San Martino.
Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.