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REGIO DECRETO 29 dicembre 1901, n. 565

Col quale viene fissata la popolazione legale dei singoli Comuni del Regno. (001U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1902
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 36 del 13-02-1902.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 15 luglio 1900, n. 261, che dispose il quarto censimento generale della popolazione del Regno;
Veduto il Regolamento approvato con Nostro decreto del 17 ottobre 1900, n. 351, per l'esecuzione della legge medesima;
Veduti gli stati della popolazione, compilati dai singoli Uffici comunali e riscontrati dalla Direzione generale della statistica, à termini degli articoli 42 e 44 del predetto Regolamento;

Sulla

relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita alla mezzanotte dal 9 al 10 febbraio 1901 ed indicata nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino ad un altro censimento, giusta l'articolo 6 della legge 15 luglio 1900, n. 261.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.