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REGIO DECRETO 22 dicembre 1901, n. 573

Col quale la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie. (001U0573)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza presentata dalla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per essere autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie;
Veduto l'estratto del processo verbale dell'adunanza in data 28 novembre 1901 del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale predetta;
Veduti l'articolo 29 del testo unico di legge 28 luglio 1901, n. 387, e l'articolo 9 dello Statuto della Cassa Nazionale, approvato con R. decreto del 18 giugno 1899, n. 286;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.