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REGIO DECRETO 22 dicembre 1901, n. 561

Che disciplina il diritto degli studenti universitari di completare, con libera iniziativa, i loro studi speciali fuori della Facoltà a cui sono iscritti (001U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto il R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, che approva il Regolamento generale universitario;
Veduto il R. decreto 14 ottobre 1900, n. 354; riguardante l'iscrizione ai corsi impartiti dai liberi docenti;
Considerata la convenienza di ripristinare sulla materia le disposizioni del Regolamento generale universitario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque impartisce un corso libero nelle Università o negli Istituti universitari, quando ritenga che il corso medesimo possa, servire come utile complemento agli studi di altra Facoltà, può chiederne l'iscrizione nell'orario ufficiale di questa.

Il Consiglio della Facoltà decide; contro la decisione è ammesso ricorso al Ministro.