stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 giugno 1901, n. 289

Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna. (001U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  27-7-1901 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È approvata e resa esecutoria la Convenzione (allegato A), firmata il 16 maggio 1900 dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal Rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del Consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che:

gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della Convenzione siano modificati nel modo seguente:

Articoli 9, 10 e 11. - Il corso degli studi sarà diviso in due bienni: l'uno per gli insegnamenti generali, l'altro per quello di scienze applicate e per gl'insegnamenti speciali.

La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal Ministro, secondo un piano didattico da approvarsi con decreto Reale sopra proposta del Consiglio direttivo della Scuola, udito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 18. - Gl' insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre facoltà e Scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamente, stante la provvisorietà della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinari a seconda delle proposte che, tenuto conto delle esigenze dell'insegnamento, il Consiglio direttivo sia per fare al Ministro. Agl'insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, in base alle norme delle vigenti leggi. Si potrà solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi, da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 19. - La nomina degl'insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola è fatta dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro secondo le norme che saranno stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 25. Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Art. 20. - Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della Scuola. di anno in anno, salve le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

Art. 25. - Il Regolamento speciale della Scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministro, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 27. - La Scuola si aprirà, possibilmente, nell'anno scolastico 1900-901, con gl'insegnamenti stabili per il primo anno. Gli altri insegnamenti s' inizieranno a grado a grado negli anni successivi, secondo l'ordine degli studi stabilità dal Consiglio direttivo, a norma del Regolamento.