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LEGGE 1 febbraio 1901, n. 24

Disposizioni sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. (001U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del Tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Curerà inoltre, col permesso del Ministero del Tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il Regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.