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LEGGE 23 dicembre 1900, n. 496

Con la quale si dà piena ed intera esecuzione alle disposizioni addizionali alla Convenzione internazionale di Parigi pel trasporto delle merci in ferrovia. (000U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 06/05/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1901
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alle disposizioni  della  Convenzione  addizionale  alla  Convenzione
internazionale del 14 ottobre  1890  pel  trasporto  delle  merci  in
ferrovia, stipulata a Parigi il  16  giugno  1898  fra  l'Italia,  la
Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Russia,  il  Belgio,  la
Danimarca, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Granducato  di  Lussemburgo
ed il Principato di Liechtenstein. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Branca.           
                                                    Carcano.          
                                                    Gianturco.        
                                                    Visconti-Venosta. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.