stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1900, n. 496

Con la quale si dà piena ed intera esecuzione alle disposizioni addizionali alla Convenzione internazionale di Parigi pel trasporto delle merci in ferrovia. (000U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-2-1901

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alle disposizioni della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia, stipulata a Parigi il 16 giugno 1898 fra l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Russia, il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Granducato di Lussemburgo ed il Principato di Liechtenstein.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

Branca.
Carcano.
Gianturco.
Visconti-Venosta.

Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.