stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1900, n. 477

Riflettente approvazione di maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni verificatesi in alcuni capitoli degli stati di previsione di varii Ministeri. (000U0477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-1-1901 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 246,783,63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti», dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario 1898-99.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.