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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 457

Che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina. (000U0457)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.