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LEGGE 12 luglio 1900, n. 259

Relativa agli stipendi dei professori delle Scuole e degl'Istituti Tecnici ed altri provvedimenti. (000U0259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1



I ruoli e gli stipendi dei presidi, dei direttori e degli insegnanti degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole Tecniche, sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge.

Alle tabelle A e B per i Licei e per i Ginnasi, approvate con la legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate con la legge 19 luglio 1894, n. 35, e con decreti Reali per l'istituzione o soppressione di nuove Scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge.

Saranno iscritte in bilancio le somme risultanti dalle dette tabelle.

Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti, né in tutto né in parte, dagli aumenti di stipendio che verranno accordati alla prima applicazione della presente legge.

Coloro che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati ad una classe inferiore, quando, giunto il loro turno, verranno riammessi nella classe corrispondente a quella alla quale ora appartengono, conserveranno anch'essi gli aumenti sessennali conseguiti finora o che si saranno maturati nel frattempo, indipendentemente dagli stipendi che allora dovranno percepire.