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REGIO DECRETO 22 marzo 1900, n. 145

Concernente modificazioni al Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate (000U0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-5-1900 al: 29-11-1980
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 317 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865 (allegato F);
Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), col quale fu approvato il Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;
Sentito il Comitato Superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. È soppresso l'articolo 45 del Regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, ed agli articoli 18, 40, 43, 59 e 60 del Regolamento medesimo, seno sostituiti i seguenti:

Art. 1

Art. 18.

Le locomotive, le macchine motrici, che gli esercenti di ferrovie mantengono in servizio delle proprie officine, o lungo la via per i rifornitori di acqua, o per ogni altro uso, ed i veicoli di ogni specie, non potranno esser messi in servizio se non siano stati esperimentati e giudicati accettabili dalla Commissione a ciò delegata dal Governo.

Tanto le locomotive, quanto i veicoli saranno sempre conservati in buono stato di manutenzione.

Saranno assoggettate al giudizio della Commissione anche le locomotive e le motrici suddette che siano rimesse in servizio dopo notevoli riparazioni.

Dopo ogni singola riparazione, ed almeno una volta ogni biennio, le caldaie delle locomotive e delle motrici saranno esperimentate ad una pressione superiore a quella effettiva a cui devono lavorare.

Art. 40.

Ogni capo conduttore di un treno deve avere una cedola-orario, nella quale siano indicate chiaramente l'ora di partenza e di arrivo ai singoli punti di fermata, le cause di ogni ritardo parziale ed ogni straordinaria evenienza, oltre le maggiori indicazioni che il Ministero creda di prescrivere.

In tutte le stazioni deve pure essere tenuto un registro, in cui si annoteranno le qualità ed il numero dei treni, le ore di partenza, di arrivo e di passaggio dei medesimi e le cause degli eventuali ritardi.

Tanto le cedole-orario, quanto i registri delle stazioni debbono essere compilati con la massima esattezza, in modo completo e perfettamente conforme al vero, e potranno sempre essere esaminati dai funzionari governativi incaricati della vigilanza dell'esercizio.

Gli esercenti saranno obbligati, in seguito a richiesta degli uffici incaricati di tale vigilanza, di comunicare loro le cedole-orario in originale od in copia autentica.

Art. 43.

Le contravvenzioni per il ritardato arrivo dei treni e delle corse dei piroscafi equiparati ai treni, saranno accertate con verbale dai funzionari governativi preposti alla sorveglianza dell'esercizio in base ad accertamenti diretti, o in base alle cedole-orario prescritte dall'articolo 40, od in base ai certificati delle capitanerie di porto o di altre pubbliche autorità:

1° nelle stazioni in cui termina la corsa dei treni;

2° in quelle ove concorrono parecchie linee ed ove succedono coincidenze di treni.

Saranno nello stesso modo accertate al luogo di partenza le contravvenzioni per non giustificata soppressione di treni o di corse di piroscafi o per non autorizzata aggiunzione.

Art. 59.

Le infrazioni da parte degli esercenti di ferrovie pubbliche, per opera propria o dei loro agenti, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, escluse quelle dall'articolo 42, e le trasgressioni agli ordini ufficialmente intimati dal Ministero, od in suo nome dai RR Ispettori capi competenti, in applicazione delle leggi e Regolamenti riguardanti le ferrovie, nonché dei rispettivi atti di concessione, saranno, senza pregiudizio delle altre pene comminate dalle leggi generali, soggette alle multe seguenti:

1° Per ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, relative alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e per la soppressione non giustificata o la non autorizzata aggiunzione di corse di convogli o piroscafi, da L. 100 a L. 500;

2° Per ogni cangiamento parziale o totale di orario nelle corse dei convogli, senza la preventiva approvazione del Ministero, L. 200;

3° Per le trasgressioni alle intimazioni degli ordini ufficialmente comunicati agli esercenti di ferrovie pubbliche dal Ministero, od in suo nome dai RR. Ispettori capi, relativamente alla sorveglianza, al movimento, al traffico ed alla trazione:

a) per la trasgressione di una prima intimazione, L. 100;

b) per la trasgressione di una seconda intimazione, L. 300;

c) per la trasgressione di una terza intimazione, L. 1000;

4° Per le trasgressioni agli ordini relativi alla manutenzione del piano stradale, dell'armamento, del materiale fisso e del materiale mobile:

a) per la trasgressione di una prima intimazione, L. 500;

b) per la trasgressione di una seconda intimazione, L. 1000.

Art. 60.

Per accertare le infrazioni e trasgressioni, di cui al precedente articolo, basterà il verbale redatto dagli ufficiali del R.
Ispettorato delle strade ferrate.

Per le trasgressioni alle intimazioni, gli esercenti di ferrovie pubbliche incorreranno nelle pene comminate, tostochè sia trascorso il termine prefisso nell'atto d'intimazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1900.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.