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REGIO DECRETO 21 dicembre 1899, n. 500

Portante modificazioni all'Ordinamento dell'Ufficio Idrografico dell'Accademia Navale. (099U0500)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1900
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589, col quale si  approva
l'Ordinamento della R. Accademia Navale; 
 
  Visto l'articolo 11 dell'Ordinamento stesso; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo  11  dell'Ordinamento  della   R.   Accademia   Navale
approvato col R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589, e'  sostituito  il
seguente: 
 
                              Art. 11. 
 
  Entro i limiti dei fondi  stanziati  in  bilancio  e  col  seguente
ordine di precedenza, e' accordato il  beneficio  di  mezza  pensione
gratuita: 
 
    a) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi di ogni
anno di  corso,  purche'  abbiano  riportato  agli  esami  una  media
complessiva di punti di merito non inferiore ai  quattro  quinti  del
massimo; 
 
    b) agli orfani dei militari della R. Marina, del  R.  Esercito  e
degli  impiegati  di  carriera  nominati   con   R.   decreto   nelle
Amministrazioni dello Stato con  diritto  a  pensione,  i  quali  non
abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause le
quali implichino biasimo per parte del R. Governo; 
 
    c) ai figli dei Militari  della  R.  Marina  e  del  R.  Esercito
collocati a riposo; 
 
    d) ai figli degli Ufficiali della R. Marina  e  del  R.  Esercito
nella posizione di servizio ausiliario; 
 
    e) ai figli dei militari della R. Marina  e  del  R.  Esercito  e
degli impiegati appartenenti ai corpi e  personali  civili  della  R.
Marina, nominati con R. decreto  con  diritto  a  pensione,  i  quali
contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano  cessato
dal medesimo per dimissione volontaria, ne' per cause che  implichino
biasimo per parte del R. Governo; 
 
    f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare o civile di Savoia,
della medaglia d'oro al valor Militare, civile o di marina,  o  della
medaglia d'argento al valor militare o della medaglia dei Mille. 
 
  La concessione di mezze  pensioni  gratuite  e'  fatta  durante  la
permanenza in Accademia degli allievi, ai quali puo' essere accordata
a misura che si rendono disponibili le mezze pensioni consentite  dai
limiti dei fondi stanziati in bilancio. 
 
  Gli allievi  ai  quali,  in  dipendenza  dei  titoli  indicati  nei
paragrafi b), c), d), e), f), e' concesso il  beneficio  della  mezza
pensione gratuita, salvo la restrizione di cui all'ultimo alinea,  ne
godono fino alla loro uscita dall'Accademia. 
 
  Le mezze pensioni gratuite dovute alle condizioni  specificate  nel
paragrafo a) sono concesse per la durata dell'anno di corso al  quale
si riferiscono, e possono venire cumulate con le altre. 
 
  Agli  allievi  che  si  trovano  nelle  condizioni  descritte   nel
paragrafo b), ed il cui padre sia morto  in  guerra  od  in  servizio
comandato, o per conseguenza di ferite o malattie riportate  in  tali
circostanze, e' concessa l'intera pensione gratuita. 
 
  Il beneficio della mezza  o  dell'intera  pensione  gratuita  viene
sospeso durante  il  tempo  in  cui  un  allievo,  per  essere  stato
riprovato agli esami, ripete un anno di corso. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1899. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          G. Bettolo. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.