stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 dicembre 1899, n. 500

Portante modificazioni all'Ordinamento dell'Ufficio Idrografico dell'Accademia Navale. (099U0500)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-2-1900 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589, col quale si approva l'Ordinamento della R. Accademia Navale;
Visto l'articolo 11 dell'Ordinamento stesso;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: All'articolo 11 dell'Ordinamento della R. Accademia Navale approvato col R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589, è sostituito il seguente:

Art. 1

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio e col seguente ordine di precedenza, è accordato il beneficio di mezza pensione gratuita:

a) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi di ogni anno di corso, purché abbiano riportato agli esami una media complessiva di punti di merito non inferiore ai quattro quinti del massimo;

b) agli orfani dei militari della R. Marina, del R. Esercito e degli impiegati di carriera nominati con R. decreto nelle Amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, i quali non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause le quali implichino biasimo per parte del R. Governo;

c) ai figli dei Militari della R. Marina e del R. Esercito collocati a riposo;

d) ai figli degli Ufficiali della R. Marina e del R. Esercito nella posizione di servizio ausiliario;

e) ai figli dei militari della R. Marina e del R. Esercito e degli impiegati appartenenti ai corpi e personali civili della R.
Marina, nominati con R. decreto con diritto a pensione, i quali contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano cessato dal medesimo per dimissione volontaria, né per cause che implichino biasimo per parte del R. Governo;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare o civile di Savoia, della medaglia d'oro al valor Militare, civile o di marina, o della medaglia d'argento al valor militare o della medaglia dei Mille.

La concessione di mezze pensioni gratuite è fatta durante la permanenza in Accademia degli allievi, ai quali può essere accordata a misura che si rendono disponibili le mezze pensioni consentite dai limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Gli allievi ai quali, in dipendenza dei titoli indicati nei paragrafi b), c), d), e), f), è concesso il beneficio della mezza pensione gratuita, salvo la restrizione di cui all'ultimo alinea, ne godono fino alla loro uscita dall'Accademia.

Le mezze pensioni gratuite dovute alle condizioni specificate nel paragrafo a) sono concesse per la durata dell'anno di corso al quale si riferiscono, e possono venire cumulate con le altre.

Agli allievi che si trovano nelle condizioni descritte nel paragrafo b), ed il cui padre sia morto in guerra od in servizio comandato, o per conseguenza di ferite o malattie riportate in tali circostanze, è concessa l'intera pensione gratuita.

Il beneficio della mezza o dell'intera pensione gratuita viene sospeso durante il tempo in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami, ripete un anno di corso.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Bettolo.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.