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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 474

Circa l'istituzione dell'armadio farmaceutico nei Comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia. (099U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nei Comuni, o frazioni di Comuni ove manchi una farmacia, e quando quelle esistenti nei Comuni limitrofi, o nel capoluogo, siano molto distanti e di difficile accesso, il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, potrà rendere obbligatorio l'impianto di un «armadio farmaceutico» da custodirsi ed esercitarsi dal medico condotto.