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LEGGE 17 dicembre 1899, n. 443

Circa il rimborso, alla Società delle Strade Ferrate della rete Adriatica, di annualità arretrate di pigione dei locali ad uso della Dogana in Ala. (099U0443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al rimborso dovuto alla Società delle strade ferrate della Rete Adriatica, per annualità dalla stessa corrisposte alla Società delle strade ferrate meridionali austriache, dal 1° luglio 1885 al 1° luglio 1899, per pigione dei locali ad uso della dogana in Ala, e di maggior canone per ampliamenti e miglioramenti apportati ai locali presi in locazione.