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REGIO DECRETO 19 febbraio 1899, n. 82

Variazioni da portarsi negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (esercizio 1898-99) per effetto delle operazioni di sostituzione delle rendite del Consolidato 4.50% netto a quelle dei Consolidati 5 e 3% inscritte al nome delle Opere pubbliche di beneficenza. (099U0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione del citato articolo 2, comma 4°, e dell'allegato L alla legge suddetta;
Vedute le leggi 22 e 26 gennaio 1899, nn. 7 e 17 di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;
Ritenuto che, durante i trimestri dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1898, sono state compiute, dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, le operazioni relative alla sostituzione delle rendite sottoindicate inscritte al nome delle Opere pubbliche di beneficenza.
Dal 1° luglio al 30 settembre 1898:
N. 156 inscrizioni di rendita Consolidata 5% con godimento dal 1° luglio 1898, per l'ammontare complessivo lordo di L. 44332,59, sostituite con rendita Consolidata 4,50% netto per l'importo di L. 38480,69 con egual godimento dal 1° luglio 1898;
N. 10 inscrizioni di rendita Consolidata 3% con godimento dal 1° aprile 1898, per l'ammontare complessivo lordo di L. 504, sostituite con rendita Consolidata 4,50% netto per l'importo di L. 437,47 con godimento dal 1° luglio 1898.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1898:
N. 225 inscrizioni di rendita Consolidata 5% con godimento dal 1° luglio 1898, per l'ammontare complessivo lordo di L. 68630,25, sostituite con rendita Consolidata 4,50% netto per l'importo di L. 59571,05 con godimento dal 1° ottobre 1898;
N. 1 inscrizione di rendita Consolidata 3% con godimento dal 1° ottobre 1898, per l'ammontare lordo di L. 3, sostituita con rendita Consolidata 4,50% netto per l'importo di L. 2,60, con egual godimento dal 1° ottobre 1898;
Ritenuto che sulla rendita di annue L. 504 di Consolidato 3% presentata al cambio nel trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1898 venne pagato, con buono a parte, l'importo del trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1898, in L. 126, per pareggiare la decorrenza di godimento tra la rendita 4,50% netto data in cambio a quella 3% presentata ed annullata;
Ritenuto che, parimenti, sulla rendita 5% di L. 68630,25 presentata al cambio nel trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 1898, venne pagato, pure con buono a parte, l'importo del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1898 in L. 17157,56 a pareggio della decorrenza di godimento;
Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339 succitata, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per effetto delle operazioni di sostituzione delle rendite del Consolidato 4,50% netto, a quelle dei Consolidati 5 e 3% inscritte al nome delle Opere pubbliche di beneficenza, eseguite nei due trimestri dal 1° luglio al 31 dicembre 1898, saranno eseguite nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99, ai singoli capitoli che si riferiscono ai debiti Consolidati summentovati, le variazioni risultanti dal prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.