stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 544

Disposizioni disciplinari da estendersi ai Disegnatori dipendenti dall'Amministrazione della Guerra. (098U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-2-1899 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale dello Stato, approvato con R. decreto 23 ottobre 1853 nella parte tuttora in vigore concernente le disposizioni disciplinari applicabili agli impiegati dell'Amministrazione stessa;
Visti i Regi decreti del 24 dicembre 1854, 20 ottobre 1855 e 28 giugno 1863, coi quali furono estese ai Personali amministrativi e contabili le disposizioni disciplinari sancite nel succitato Regolamento;
Visto il R. decreto del 24 gennaio 1856 circa la formazione ed il procedimento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati civili, modificato dall'articolo 2 del precitato R. decreto 28 giugno 1863;
Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - Testo unico approvato con Nostro decreto n. 4758 del 14 luglio 1887, modificato con leggi 24 giugno 1888, n. 5475, 18 febbraio 1892, n. 47, e 28 giugno 1897, n. 225;
Visto l'articolo 4 del Nostro decreto 22 luglio 1897, n. 363, riflettente il personale dei disegnatori dipendenti dall'Amministrazione della Guerra;
Considerando essere opportuno di estendere le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili anche all'ora detto personale dei disegnatori;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni disciplinari contenute nel Regolamento approvato con R. decreto in data 23 ottobre 1853 sono estese al personale dei disegnatori dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.