stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 dicembre 1898, n. 507

Relativo alla nomina a sottotenenti nella milizia territoriale. (098U0507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-1-1899 al: 3-10-1900
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R.
Esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - testo unico approvato con Nostro decreto, n. 4758, del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi 24 giugno 1888, n. 5475; 18 febbraio 1892, n. 47; 28 giugno 1897, n. 225;
Visto il Nostro decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



§
1. - I requisiti che, a senso dell'articolo 14 della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, devono possedere i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, i quali aspirano alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, sono i seguenti:

a) Avere la necessaria idoneità fisica;

b) Avere costantemente tenuta buona condotta;

c) Trovarsi in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale;

d) Non essere compreso, per ragioni d'impiego nelle categorie di persone dispensate dalle chiamate alle armi della milizia territoriale;

e) Presentare i titoli di studio, oppure superare gli esami e gli esperimenti fissati in appresso.

§
2. - I titoli di studio cui si riferisce la lettera e) del precedente paragrafo sono:

a) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nelle armi di fanteria e cavalleria: la licenza ginnasiale, o la pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di Istituto tecnico; oppure altro titolo di studio equipollente o superiore;

b) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma d'artiglieria e nel Corpo di commissariato: la licenza liceale, o quella d'Istituto tecnico; oppure altro titolo di studio equipollente o superiore;

c) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma del genio: la licenza liceale, o quella di Istituto tecnico in una delle sezioni fisico-matematica, agrimensura, agronomia o industriale; od altro titolo di studio equipollente o superiore;

d) Per gli aspiranti al grado di sottotenente medico: la laurea in medicina e chirurgia;

e) Per gli aspiranti al grado di sottotenente nel Corpo contabile: la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o di equipollente scuola commerciale;

f) Per gli aspiranti al grado di sottotenente veterinario: la laurea in zooiatria.

§
3. - Gli aspiranti al grado di sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e nei Corpi di commissariato e contabile, che non possedessero i titoli di cui è cenno nelle lettere a), b), c) ed e) del § 2, dovranno superare esami di coltura generale e speciale, a seconda dell'arma o Corpo a cui aspirano. I programmi relativi e le Commissioni esaminatrici saranno stabiliti da una speciale istruzione.

§
4. - Gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma di cavalleria e nel Corpo veterinario, dovranno inoltre superare un esperimento di equitazione.

§
5. - Gli aspiranti al grado di sottotenente di milizia territoriale devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare, dopo la nomina a sottotenente, ed entro un anno dalla medesima, un servizio per istruzione della durata di un mese, secondo le disposizioni del seguente §
6. Previo il consenso degli aspiranti, la durata ora detta potrà essere portata a due o tre mesi. I sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dovranno intraprendere tale servizio tra il 1° aprile ed il 1° novembre.

§ 6. - Il servizio per istruzione dovrà essere prestato:

dai sottotenenti dell'arma di fanteria, in un reggimento dell'arma stessa, secondo la specialità a cui appartengono. Però gli aspiranti alla milizia territoriale alpina saranno dapprima nominati sottotenenti di fanteria di linea, e in tale qualità presteranno il servizio per istruzione presso un riparto alpino. Quando, in base al risultato di tale servizio, sia riconosciuta la loro idoneità allo speciale servizio degli alpini, si farà luogo al loro trasferimento negli alpini;

dai sottotenenti dell'arma di cavalleria, in un reggimento dell'arma stessa;

dai sottotenenti dell'arma d'artiglieria, in una brigata d'artiglieria da fortezza o da costa;

dai sottotenenti dell'arma del genio, presso un reparto zappatori o minatori dell'arma stessa, e, eccezionalmente, presso un reparto telegrafisti o specialisti;

dai sottotenenti medici, presso un reggimento;

dai sottotenenti del Corpo di Commissariato, presso una Direzione di Commissariato;

dai sottotenenti del Corpo contabile, presso un Corpo o reparto, o presso uno Stabilimento delle sussistenze;

dai sottotenenti veterinari, presso un reggimento di cavalleria, o d'artiglieria da campagna od a cavallo.

§
7. - Gli aspiranti al grado di sottotenente di cavalleria devono assumere per iscritto l'obbligo di presentarsi, ogni volta che siano chiamati in servizio per mobilitazione, provvisti del numero di cavalli e delle bardature stabilite per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.