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LEGGE 18 dicembre 1898, n. 487

Che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1898-99. (098U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-1-1899 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera del Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1898.

UMBERTO.

Vacchelli.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.