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REGIO DECRETO 4 settembre 1898, n. 444
Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei Corpi militari della R. Marina. (098U0444)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1898
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
(GU n.256 del 05-11-1898)
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Articoli
1
Allegati
Regolamento
PARTE PRIMA.
DISPOSIZIONI COMUNI
Gerarchia militare marittima.
art. 1
Attribuzioni speciali.
art. 2
Emanazione dei provvedimenti attinenti all'avanzamento.
art. 3
Anzianità di grado.
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
Quadri di avanzamento.
art. 9
art. 10
Computo dei posti vacanti.
art. 11
Tempo delle promozioni.
art. 12
Errore riconosciuto nella sede di anzianità o nell'avanzamento di un militare.
art. 13
Votazioni.
art. 14
art. 15
art. 16
Riconoscimento del grado e della carica.
art. 17
art. 18
PARTE SECONDA.
AVANZAMENTO AI GRADI
DEL CORPO R. EQUIPAGGI
CAPO I.
Disposizioni generali.
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
CAPO II.
Avanzamento.
Come si effettua l'avanzamento ai vari gradi.
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
Anzianità minima di servizio o di grado e periodi minimi d'imbarco richiesti per l'avanzamento.
art. 32
art. 33
Norme per l'avanzamento.
art. 34
CAPO III.
Anzianità di grado.
art. 35
art. 36
art. 37
CAPO IV.
Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.
Condizioni di idoneità.
art. 38
art. 39
Liste di avanzamento.
art. 40
art. 41
art. 42
Commissioni per le liste di avanzamento.
art. 43
Commissione per i quadri di avanzamento.
art. 44
art. 45
art. 46
CAPO V.
Quadri di avanzamento.
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50
PARTE TERZA.
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO
TITOLO I.
Condizioni e modi di avanzamento.
CAPO I.
Vacanze nei ruoli organici.
art. 51
art. 52
art. 53
art. 54
art. 55
CAPO II.
Nomina ad ufficiale subalterno.
Disposizioni comuni a tutti i corpi.
art. 56
art. 57
art. 58
art. 59
Disposizioni speciali per i singoli corpi.
art. 60
art. 61
art. 62
art. 63
art. 64
art. 65
art. 66
art. 67
art. 68
CAPO III.
Avanzamento.
Disposizioni comuni a tutti i ruoli.
art. 69
art. 70
art. 71
art. 72
art. 73
art. 74
Anzianità minima di grado e periodi minimi di imbarco necessari per l'avanzamento.
art. 75
art. 76
art. 77
art. 78
Corpo dello stato maggiore generale.
art. 79
art. 80
Corpo del genio navale (ingegneri) e corpo sanitario.
art. 81
art. 82
Corpo del genio navale (macchinisti).
art. 83
art. 84
Corpo di commissariato.
art. 85
Ufficiali del corpo reale equipaggi.
art. 86
CAPO IV.
Anzianità di grado.
Norme secondo le quali viene stabilito l'ordine di anzianità.
art. 87
art. 88
art. 89
art. 90
art. 91
art. 92
Tempo da non computarsi nell'anzianità di grado.
art. 93
art. 94
art. 95
art. 96
CAPO V.
Cessazione dal servizio attivo per ragione di età.
art. 97
art. 98
TITOLO II.
Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.
CAPO I.
Modi di accertamento dell'idoneità all'avanzamento.
art. 99
art. 100
art. 101
art. 102
art. 103
art. 104
art. 105
art. 106
CAPO II.
Commissioni di avanzamento.
art. 107
art. 108
art. 109
CAPO III.
Quadri di avanzamento.
art. 110
art. 111
art. 112
art. 113
art. 114
art. 115
PARTE QUARTA.
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO
TITOLO I.
Condizioni e modi di avanzamento
CAPO I.
Disposizioni generali.
Enumerazione delle categorie di ufficiali in congedo.
art. 116
Inscrizione degli ufficiali nelle singole categorie.
art. 117
art. 118
Dimissioni dal grado.
art. 119
art. 120
CAPO II.
Avanzamento.
art. 121
art. 122
art. 123
art. 124
CAPO III.
Anzianità di grado.
Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
art. 125
TITOLO II.
Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.
CAPO I.
Modi di accertamento dell'idoneità all'avanzamento.
art. 126
art. 127
CAPO II.
Proposte di avanzamento.
art. 128
art. 129
CAPO III.
Commissione di avanzamento.
art. 130
CAPO IV.
Quadri di avanzamento.
art. 131
PARTE QUINTA.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA
Disposizioni generali.
art. 132
Condizioni e modi di avanzamento.
art. 133
art. 134
art. 135
Nomine e promozioni provvisorie.
art. 136
art. 137
art. 138
art. 139
Prigionieri di guerra.
art. 140
art. 141
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Ufficiali in servizio attivo.
art. 142
art. 143
art. 144
art. 145
art. 146
art. 147
Militari del corpo reale equipaggi.
art. 148
art. 149
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
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