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REGIO DECRETO 14 settembre 1898, n. 432

Col quale si stabiliscono disposizioni sulla dispensa dagli esami di promozione e licenza gli alunni dei Ginnasi, Licei, Scuole tecniche ed Istituti tecnici e nautici Regi e pareggiati. (098U0432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-11-1898 al: 17-9-1900
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli alunni dei Ginnasi e Licei Regi e pareggiati saranno dispensati dagli esami di promozione e di licenza, in quelle materie nelle quali avranno ottenuta, nello scrutinio finale, una classificazione di profitto non inferiore a otto decimi per l'italiano e per il latino e a sette decimi per ciascuna delle altre materie, ed una classificazione di otto decimi nella condotta.