stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1898, n. 317

Sugli stipendi dei medici condotti. (098U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-8-1898 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembro 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.